Pubblicato il bando della misura 13
29 aprile 2016 Lascia un commento
MISURA 13 – “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”
13.1.1 “Pagamento compensativo per le zone montane”
13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi”
13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”
Beneficiari
Agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell’art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come definiti dall’articolo 3 del DM n. 6513 del 18/11/2014 e dall’articolo 1del DM n. 1420 del 26/02/2015 e successive modifiche e integrazioni.
Condizioni di Ammissibilità
I richiedenti al momento della presentazione della domanda di aiuto, dovranno dimostrare la disponibilità delle superfici per l’anno in cui viene presentata la domanda dell’indennità.
Non sono ammissibili contratti di disponibilità unilaterali o contratti verbali.
Sono ammessi i contratti di utilizzo delle superfici pubbliche (demaniali e comunali) ed in tal caso il titolare del contratto di utilizzo dovrà coincidere con l’intestatario della domanda di aiuto/pagamento.
I CAA, hanno l’obbligo di inserire nel fascicolo aziendale tutti i dati relativi ai titoli di conduzione compreso gli estremi di registrazione e la data inizio e fine degli stessi.
Per le operazioni 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane e 13.2.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 1,00 ettaro di SAU, mentre per l‘operazione 13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici, dovranno gestire una base aziendale di superficie ammissibile a finanziamento pari ad almeno 0,50 ettari di SAU.
per le aziende zootecniche, il carico UBA per unità di superficie pascolativa non dovrà essere inferiore a 0,20 UBA/ha.
Le condizioni di ammissibilità dovranno essere possedute al momento del rilascio della domanda di aiuto informatica e in ogni caso entro il 15 maggio e devono essere mantenute per tutto l’anno in cui viene presentata la domanda.
Localizzazione
L’operazione 13.1.1 Pagamento compensativo per le zone montane si applica su tutto il territorio regionale montano, classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE e del Reg. (CE) n. 1257/1999 art. 18.
l’operazione 13.2.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi si applica su tutto il territorio regionale collinare, classificato svantaggiato ai sensi dell’art. 3, paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE e art. 19 del Reg. (CE) n. 1257/99.
L’operazione 13.3.1 Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici si applica alle zone delimitate ai sensi dell’art. 3, paragrafo 5 della Direttiva 75/268/CEE CEE e all’art. 20 del Reg. (CE) n. 1257/99.
Entità dell’aiuto
Il sostegno sarà concesso su base annua, sotto forma di premio ad ettaro di superficie agricola utilizzata, secondo le tipologie colturali presenti e la dimensione aziendale così come riportato di seguito:
13.1.1 Pagamento compensativo nelle zone montane
13.3.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli specifici
Coltura
|
€/ha/anno
|
Foraggere e pascoli con attività zootecniche
|
350
|
Seminativi
|
75
|
Colture permanenti | 260
|
13.2.1 Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi
Coltura
|
€/ha/anno
|
Foraggere e pascoli con attività zootecniche
|
130
|
Seminativi
|
40
|
Vite e altre permanenti | 150
|
Si specifica che per quanto riguarda “Foraggere e pascoli con attività zootecniche” l’indennità è erogata esclusivamente in presenza di attività zootecnica, nel rispetto dei carichi ammissibili, pertanto senza attività zootecnica le foraggere sono assimilate ai seminativi.
La corresponsione delle indennità è decrescente in funzione dell’estensione della superficie a premio; è infatti prevista una degressività del premio corrisposto all’agricoltore. La soglia di superficie a cui si applica la degressività è di 20 ha
Criteri di selezione
Qualora le richieste pervenute ammissibili siano superiori alle disponibilità finanziarie, tenendo conto che una delle principali finalità della misura in questione è il mantenimento del presidio del territorio, verrà data priorità alle aziende agricole ad indirizzo zootecnico alle quali verrà corrisposta l’indennità per le colture foraggere e i pascoli per intero nel rispetto dell’applicazione della degressività. Per tutte le altre colture e tipologie di aziende verrà garantita l’indennità minima prevista dal citato Regolamento.
Presentazione domanda
Gli agricoltori singoli e associati in attività, richiedenti, dovranno presentare la domanda d’aiuto telematicamente attraverso la funzionalità on -line sul portale SIAN, entro il termine del 15 maggio 2016, tenuto conto che il 15 maggio 2016 cade di domenica il termine è spostato al 16 Maggio 2016.
Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine fissato, entro il 10 giugno 2016, con l’applicazione della decurtazione dell’1% del premio per ogni giorno lavorativo di ritardo.La suddetta domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, comprese le dichiarazione aggiuntive, nonché le dichiarazioni relative agli impegni di condizionalità.
La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autenticata secondo la normativa vigente, dovrà essere depositata al CAA.
Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.
Catania 29/04/2016
Resp. Ufficio Tecnico
Nicolò Amoroso