LEGGE SUL CAPORALATO, LA CIA DI CATANIA ACCOGLIE CON FAVORE L’APPROVAZIONE IERI SERA ALLA CAMERA “UNA NORMA CHE TUTELA LE MIGLIAIA DI AZIENDE ‘IN REGOLA’ E AGRICOLTORI ONESTI”
20 ottobre 2016 Lascia un commento
Di Silvestro, presidente CIA Catania “restiamo perplessi sulla individuazione della fattispecie criminosa e degli indici di sfruttamento: non vorremmo che diventassero reati penali dei semplici illeciti ammnistrativi” “Sarà fondamentale, nella fase applicativa della norma, la formazione degli ispettori e di tutti coloro che dovranno far rispettare la futura norma”
Catania, 19 ottobre 2016 – “Accogliamo con favore l’approvazione ieri sera alla Camera della Legge contro il Caporalato perché consegna uno strumento di tutela fondamentale alle imprese in regola e agli agricoltori onesti e che affianca anche la nostra attività e il nostro impegno quotidiano: le organizzazioni di categoria da tempo hanno, infatti, introdotto codici etici che impongono agli associati il rispetto delle norme sul lavoro, pena l’esclusione dalla base associativa”. Lo dichiara il presidente della Cia Catania, la Confederazione Italiana Agricoltori, Giuseppe Di Silvestro.
“Per quanto riguarda i contenuti della Legge riteniamo che le modifiche apportate al testo originario del provvedimento, sono in gran parte condivisibili – commenta Di Silvestro – ma si sarebbe resa necessaria la modifica dell’art. 1 del provvedimento, che modifica l’art. 603-bis del codice penale, nella parte in cui individua la fattispecie criminosa dello sfruttamento del lavoro in modo del tutto indipendente rispetto all’intermediazione illecita e gli indici di sfruttamento non sempre idonei a definire correttamente l’ipotesi di reato (sfruttamento del lavoro)”. “Non vorremmo – aggiunge –che diventassero reati semplici illeciti ammnistrativi”.
“Gli indici di sfruttamento, in particolare, che sono alternativi tra loro (basta che ne ricorra uno solo), sono focalizzati – fa rilevare il presidente provinciale CIA – anche su violazioni lievi e meramente formali di normative legali e contrattuali in materia di igiene e sicurezza, orario di lavoro e retribuzione”.
“Ad esempio, paradossalmente, si potrebbe configurare il reato di sfruttamento del lavoro, con le pesanti conseguenze sanzionatorie previste (reclusione da uno a sei anni, arresto obbligatorio in flagranza, confisca dei beni anche per equivalente e controllo giudiziario dell’azienda) –sottolinea Di Silvestro – anche per i datori di lavoro che, pur assumendo regolarmente i propri dipendenti, in modo occasionale o addirittura una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e nella stessa condizione si potrebbero trovare i datori di lavoro che, per un paio di volte, incorrono in una qualche disattenzione nella gestione dell’orario di lavoro (straordinari, pause, etc.)”. “In definitiva, è necessario che le norme penali siano equilibrate e vadano a colpire i veri criminali, ossia coloro che organizzano l’attività di intermediazione illecita e se ne avvantaggiano economicamente, e non anche i datori di lavoro che occupano regolarmente i propri dipendenti ed incorrono in violazioni lievi e veramente formali”. “Sarà pertanto fondamentale, nella fase applicativa della norma, la formazione degli ispettori e di tutti coloro che dovranno far rispettare la futura norma – conclude Di Silvestro –Sarà necessario individuare bene ciò che è semplice violazione di norma da ciò che si può configurare come caporalato”.